Art. 2
(Organizzazione del comparto
«archeologia subacquea»).

      1. Il comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali è organizzato in una sede centrale denominata «Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, e in tre sedi sovraregionali denominate «soprintendenze per l'archeologia subacquea», che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento.
      2. Le soprintendenze per l'archeologia subacquea sono equiparate alle già esistenti soprintendenze competenti per i beni archeologici e ad esse sono, pertanto, attribuiti autonomia di gestione, finanziamenti propri, adeguato personale tecnico-scientifico e competenza su un territorio definito.